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DECRETO 37/08 E AUTOMAZIONI
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
Le aperture tecniche automatizzate continuano ad essere macchine e gli installatori hanno la responsabilità e
la qualifica soggettiva di fabbricanti di macchine, nonostante il decreto nazionale rischi di generare pericolosi
equivoci. |
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Giugno 2008
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Sembra aver trovato la propria conclusione l’Odissea legislativa
della legge 46/90, che negli anni ha sempre più incrociato il proprio
destino con la tutela della proprietà immobiliare e degli edifici.
Ricordiamo
il succedersi, dall’emanazione della legge 46/90, del Dpr
380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A)” con le ripetute e prevedibili proroghe,
la previsione di una norma di riordino “delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” nella
legge 248/2005 e, infine, nel 2008, la pubblicazione della stessa
norma di riordino, avvenuta con il DM 22 gennaio 2008, n. 37.
Il tempo che il legislatore nazionale si concede per l’emanazione
delle norme è tale che ci si potrebbe aspettare la perfezione; purtroppo,
invece, sembra che il tempo, più che alla ricerca della perfezione,
sia dedicato alla ricerca di compromessi.
Non sarebbero
altrimenti spiegabili evidenti errori di coordinamento tra la recente
norma e quelle con le quali dovrebbe essere armonizzata.
Anche
la pubblicazione dei “quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13
del DM 37/2008” sembra confermare che il legislatore, più che
della sicurezza degli impianti e della qualificazione degli operatori,
si sia preoccupato della tutela del mercato immobiliare, con la
previsione delle garanzie per il venditore di immobili.
Installatori qualificati
Gli installatori di chiusure tecniche automatizzate hanno spesso
trovato difficoltà ad ottenere una qualificazione derivante dall’applicazione
della legge 46/90 perché non contemplati nelle famose
“lettere” previste dall’articolo 1, nemmeno nella lettera a), la
quale parlava di “impianti di… utilizzazione dell’energia elettrica
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia
fornita dall’ente distributore”.
La ragione di questa mancata qualificazione degli installatori di
automatismi poteva essere sia la considerazione che tali manufatti
non fossero “all’interno degli edifici”, ma, più probabilmente,
che non si trattasse di lavori sull’impianto elettrico, quanto della
immissione sul mercato e della messa in servizio di una macchina
disciplinata dalla direttiva comunitaria 98/37/CE, recepita in Italia
con Dpr n. 459 del 24/07/1996.
Notoriamente, questa norma
prevede quali siano le caratteristiche di una macchina che possa
essere installata sul mercato comunitario. Quindi, nel caso della
immissione sul mercato di una macchina e della messa in servizio
della stessa, le qualificazioni soggettive di chi costruisce sono
rilevanti nella misura in cui costituiscono elementi per l’identificazione
di un fabbricante secondo quanto disposto dalla Direttiva
macchine, e non per l’identificazione di un soggetto che abbia le
caratteristiche di un installatore in applicazione di una disposizione
di fonte nazionale.
Lo sforzo degli installatori non avrebbe dovuto essere quello di
ottenere una qualificazione derivante dalla legge 46/90, quanto
quello di evidenziare le qualificazioni e le responsabilità del fabbricante
di una macchina conforme alla normativa di fonte comunitaria
e, quindi, marcata CE.
Per ottenere questo risultato, gli
strumenti legali erano già a disposizione dal 1996; invece, eccoci
con una menzione speciale nel DM 37/2008 degli “impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere”.
Sembra che l’introduzione
nel decreto di questo disposto abbia soddisfatto molti. Ma
qual è la sua reale portata? Quali sono i reali effetti legali?
Ci si può concentrare sulle chiusure automatizzate, ma, in realtà,
le considerazioni che seguono possono valere per tutti i prodotti
disciplinati da norme cogenti di fonti comunitaria che prevedono
la marcatura CE dei prodotti.
Lo stesso decreto - che a una prima lettura appare applicabile ad
alcuni “impianti” che, invece, per la normativa CE, costituiscono
un prodotto con una disciplina espressamente dedicata - in due
diversi punti prevede una limitazione al proprio campo di applicazione.
Si tratta del contenuto del comma 3 dell’articolo 1, ove
si dice che “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.”
Questo comma
sembra voler richiamare la disciplina comunitaria, ma quella che
dovrebbe essere richiamata non riguarda né impianti, né parti
di impianto, ma piuttosto ogni prodotto le cui norme costruttive
siano previste da una disposizione di fonte comunitaria.
Quindi, in
questo comma, il legislatore confonde impianti e prodotti.
Successivamente, l’articolo 2 del decreto, lettera e), esclude
dall’ambito applicativo dello stesso “equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere”.
Nemmeno questa previsione può esaurire il conflitto tra normativa
comunitaria di prodotto e il tema trattato dal DM 37/2008:
esistono, infatti, apparecchiature oggetto delle direttive comunitarie
sui prodotti in pressione che non sono né macchine, né
“apparecchiature elettriche” e che, quindi, non vengono escluse
dal campo di applicazione del decreto. Tuttavia, questo stesso
comma ci offre una informazione importante per le chiusure tecniche
automatizzate che ci interessano.
Infatti, il decreto afferma
che l’equipaggiamento elettrico delle macchine non è incluso tra
quelli disciplinati dalla legge. Quindi, mentre resta aperto il
contrasto tra la normativa di fonte comunitaria e quella di fonte
nazionale per quanto riguarda i prodotti diversi dalle macchine, per
quanto riguarda queste ultime, abbiamo almeno la conferma che
il loro “equipaggiamento elettrico” non è disciplinato dal decreto.
Si può concludere quindi che, anche secondo quanto previsto dal
DM 37/2008, l’equipaggiamento elettrico delle macchine deve
essere conforme alla relativa direttiva.
Ma allora, nella fattispecie,
qual è il senso del DM suddetto quando menziona all’articolo 1,
comma 2, lettera a), ultima riga: “gli impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere”?
Le automazioni sono macchine
Le automazioni di porte, cancelli e barriere non sono impianti,
sono macchine disciplinate dalla direttiva comunitaria 98/37/CE,
recepita in Italia con Dpr n. 459 del 24/07/1996.
L’unica necessità
che hanno è quella di essere alimentate da una fonte di energia
per funzionare.
Nel caso specifico, l’energia è fornita dall’impianto
elettrico al quale la macchina deve essere collegata.
Non esiste, quindi, alcun “impianto” per l’automazione di porte, si
tratta invece semplicemente del collegamento di una macchina
a una fonte di alimentazione energetica. In questo senso, il DM
22 gennaio 2008, n. 37, non può disporre alcuna norma che
contrasti con la disciplina di fonte comunitaria dell’impianto
elettrico che fa parte di una macchina conforme alla normativa
CE e parimenti marcata.
Non ha alcun significato che il decreto preveda la menzione di una
tipologia di macchine piuttosto che di altre che potrebbero essere
alimentate dall’impianto elettrico; ciò anche in considerazione
del fatto che sono immesse sul mercato chiusure tecniche automatizzate
(macchine marcate CE) che possono essere collegate
all’impianto attraverso una semplice presa elettrica (cosiddetti
“plug in”) e non necessitano di alcuna operazione particolare per
il collegamento dell’alimentazione all’impianto elettrico.
La risposta alla domanda quindi è: nessuno.
La menzione di
macchine nel campo di applicazione del decreto non ha alcun
effetto sulla immissione sul mercato e messa in servizio delle
macchine stesse.
Può invece esserci un effetto negativo: il testo del DM 22 gennaio
2008, n. 37, comporta la confusione tra la normativa che disciplina
la realizzazione di un impianto elettrico e quella che è prevista
per normare la parte elettrica di ciascuna macchina immessa sul
mercato, comprese le chiusure tecniche automatizzate.
Sarebbe opportuno che, per evitare ogni equivoco, dall’articolo
1, comma 2, lettera a), ultima riga fosse soppressa la menzione
di: “impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere”,
questo aiuterebbe gli installatori a ritrovare la propria identità di
fabbricanti di macchine.
Fonte: web
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