E'
ufficiale. All' articolo 35 del Decreto Legge 25 giugno
2008 si legge:
"L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,
n. 37 e' soppresso".
Non solo, il Governo annuncia che entro il 31 marzo
dell' anno prossimo, saranno emanati nuovi provvedimenti
volti a regolamentare definitivamente il settore
impiantistico.
Inoltre sarà definito il tanto atteso sistema di
verifiche per gli impianti.
Infine sarà ritoccato il quadro sanzionatorio del
decreto 37/08, che come avevamo segnalato in diversi
articoli, è sembrato fin da subito poco equilibrato.
Ecco il testo delle modifiche, di seguito è riportato l'
articolo 13 soppresso.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)
(Omissis)
Art. 35.
Semplificazione della disciplina
per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in
caso di violazioni di obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37 e' soppresso.
(Omissis)
Ed ecco il testo
dell' articolo eliminato:
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste
dal presente decreto conservano la documentazione
amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di uso e
manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile,
a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del
venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in
allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della
stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto
che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
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