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:: IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008
Abroga e sostituisce gran parte della legislazione precedente

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole -  fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.

Maggio 2008
E' stato approvato il 6 marzo dal Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza elaborato dai Ministri Turco (Salute) e Damiano (Lavoro) che ha come obiettivo una maggiore tutela di tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (il principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, che a qualunque titolo, operano in azienda), compresi i lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro. Il Consiglio, appositamente convocato, ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione.
Approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, con richiesta di modifiche, lo schema di decreto è ritornato alle Camere, che l'hanno approvato con modifiche. La definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri è avvenuta il primo aprile.
La pubblicazione in GURI il 30 dello stesso mese, come da impegni presi.
Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano: l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, a tutti i lavoratori che si inseriscono in un ambiente di lavoro, senza alcuna distinzione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda), e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro; il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza in azienda), e la creazione di un Rappresentante di Sito Produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose; la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, per il miglioramento dell’efficienza degli interventi.

Creazione di un sistema informativo, pubblico al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche; il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; la revisione del sistema delle sanzioni.
Precisamente, in base ai criteri indicati dalla Legge 123/2007 è prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgono attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il Decreto Legislativo prevede invece che al datore di lavoro venga applicata la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Inoltre, per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal Decreto Legislativo, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria.

Nella stessa logica, il datore di lavoro che comincia ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempie, pur tardivamente all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000,00 a un massimo di 24.000,00 €.
Tale possibilità è esclusa qualora il datore di lavoro risulti recidivo o si siano determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano inalterate le norme del codice penale, estranee all’oggetto della delega, per l’omicidio e le lesioni colpose (artt. 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Anche se molte critiche stanno piovendo sul decreto dal mondo imprenditoriale (che valuta la norma come troppo severa), le sanzioni approvate sono in realtà meno pesanti di quanto originariamente si era pensato (arresto da sei mesi a due anni per il datore di lavoro che non avesse effettuato le adeguate verifiche dei rischi in casi specifici).
Nella versione finale il decreto prevede la possibilità, in alcune circostanze, di tramutare l'arresto - stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio fino ad un massimo di un anno e mezzo - con il pagamento di un'ammenda non inferiore a 8mila euro e non superiore a 24mila euro, se il datore di lavoro si mette in regola con gli adempimenti previsti. Tale possibilità tuttavia è esclusa quando il datore di lavoro è recidivo, o se si sono determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Tra le altre sanzioni previste dal testo unico ci sono le sanzioni intermedie, che oscillano tra multe e sanzioni solo pecuniarie e semplici illeciti amministrativi. In caso di colpa in un incidente grave dove si sono riscontrati feriti o morti, oltre alle sanzioni amministrative fino a 1,5 mln di euro, scatta la sospensione dell'attività e interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta.
A queste misure si aggiungono le imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo.
Gli importi in denaro raccolti con le sanzioni pecuniari verranno utilizzati per finanziare la prevenzione.
Il decreto riserva poi grande importanza al documento di valutazione del rischio che riguarderà le aziende committenti di appalti e sub appalti e servirà ad analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte le diverse aziende che operano nello stesso sito produttivo.
Ogni dipendente dovrà poi avere un libretto sanitario personale che ne seguirà l'intera vita lavorativa. I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL territorialmente interessata.
Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali.
Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. In ogni azienda, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dovrà essere nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (che opera su base territoriale o di comparto se non ci sono rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda) e, per i siti (porti, cantieri grandi opere, siti industriali) che superino la presenza di 500 lavoratori con più aziende viene istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito.
Non mancano però le critiche: "Inasprendo le pene non si salva nemmeno una vita umana perché bisogna prevenire. L'impianto è tutto spostato sulle sanzioni e non sulle regole. Serve un sistema serio di pene e sanzioni per chi commette violazioni gravi in una materia così delicata.
Ma occorrono regole chiare e soprattutto bisogna fare cose precise, in positivo: più formazione, più prevenzione, più cultura della sicurezza", dice il presidente degli industriali Luca Cordero di Montezemolo.
Ma Romano Prodi spiega: "Questo decreto non ha intenti punitivi, non mette nel mirino le imprese ma mette al centro la tutela della persona umana e il suo diritto a un lavoro il più sicuro possibile"...

fonte: sicurweb

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