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14 Marzo 2008 - Nuova 46/90: le prime impressioni
Il nuovo decreto 22 gennaio 2008 n. 37 entrerà in vigore il 27 marzo e renderà effettiva l'abrogazione del Capo V del DPR 380/200,
del DPR 447/91 e la stessa 46/90 tranne gli articoli 8-14 e 16, confermati nel nuovo provvedimento... |
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Milano, 14 Marzo
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Il nuovo provvedimento
conferma le nostre
anticipazioni. Come avevamo
annunciato, nel decreto 22
gennaio 2008, ci sono due novità
che saltano all' occhio:
la prima è che il committente
entro 30 giorni
dall' allacciamento di una
fornitura di gas, energia
elettrica o acqua, negli edifici
di qualsiasi destinazione d'uso,
deve consegnare al distributore
o al venditore copia della
dichiarazione di conformità
dell' impianto;
la seconda - che riguarda i
vecchi impianti senza
dichiarazione di conformità o
nei casi in cui sia stata
smarrita - è l' introduzione
della "dichiarazione di
rispondenza", una dichiarazione
che può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza.
Dichiarazione di conformità o di
rispondenza, diventano quindi
documenti fondamentali, in
quanto dovrebbero essere
allegati al rogito, in caso di
vendita dell' immobile.
Un ulteriore aspetto da
sottolineare è l'estensione
dell'ambito di applicazione del
decreto a tutte le tipologie di
edificio, a prescindere dalla
loro destinazione d'uso, sia
l’allargamento anche agli
impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere fino
ad oggi esclusi.
Il progetto, che andrà
depositato presso lo sportello
unico per l'edilizia del Comune,
è necessario per tutti gli
impianti, distinti in due tipi:
- un progetto semplificato, per
piccoli impianti, composto da un
elaborato tecnico costituito
almeno dallo schema dell'
impianto, con una documentazione
tecnica che descrive eventuali
varianti in corso d'opera.
Il progetto semplificato può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
- un progetto più complesso, per
impianti più grandi (Impianti
elettrici di potenza superiore a 6kW o riscaldamento
a canne fumarie collettive, per
esempio), che prevede una
documentazione tecnica più
dettagliata.
Inoltre, per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati.
Restano alcuni dubbi sulle
sanzioni: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità,
«con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità»
sembrano un po' pochi...
Ulteriori approfondimenti sul
prossimo numero di Panorama
Elettrico.
Luca Vitti
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