Una
guida alla determinazione dell'energia incentivata ai
fini dell'emissione dei certificati verdi sulla base del
nuovo documento.
Nei successivi paragrafi vengono definite le modalità
(tratte dall'allegato A del Decreto 18 dicembre 2008) per la determinazione dell’energia elettrica incentivata “EI“
(MWh), riconosciuta agli interventi che hanno diritto agli incentivi di cui al presente decreto.
La tabella seguente
riassume le modalità di calcolo del valore “EI“ in funzione della categoria d’intervento per la quale è stata
ottenuta la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili “IAFR”.
| Rif. |
Categoria di intervento |
Energia
incentivata
riconosciuta
per il sistema
dei certificati verdi |
Energia
incentivata
riconosciuta
per il sistema
della tariffa fissa |
|
Impianti Rinnovabili
NUOVI |
| |
Impianti nuovi o riattivati
alimentati da fonti rinnovabili |
Ei
= Ea |
Ei
= Er |
|
Rifacimenti Parziali |
|
I |
Rifacimenti parziali idroelettrici
|
Ei
= D· [(Ea-
E10)
+ k · (f + g) · E10] |
Ei
= D· [(Ea-
E10)
+
k ·
(f + g) · E10]
· (Er/Ea) |
Rifacimenti parziali
idroelettrici onerosi |
Ei
= D · Ea
|
Ei
= D · Er
|
| Rifacimenti parziali
geotermoelettrici |
Ei
= D· [(Ea-
E10)
+ V · E10] |
Ei
= D· [(Ea-
E10)
+ V · E10] ·
(Er/Ea) |
Rifacimenti parziali
impianti a biomassa |
. |
. |
|
Potenziamenti |
|
II |
Potenziamenti impianti
idroelettrici |
Ei
= 0.05 · Ea |
Ei
= 0.05 · Er |
Potenziamento impianti
non idroelettrici |
Ei
= D · (Ea– E5) |
Ei
= D·(Ea–
E5)·(Er/Ea) |
|
Rifacimenti Totali |
|
III |
Rifacimenti totali impianti
idroelettrici su acquedotto |
Ei
= D · Ea |
Ei
= D · Er |
Rifacimenti totali
impianti idroelettrici |
Ei
= D · Ea |
Ei
= D · Er |
Rifacimenti totali
impianti geotermoelettrici |
Ei
= D · Ea |
Ei
= D · Er |
Rifacimenti totali
impianti eolici |
Ei
= D · Ea |
Ei
= D · Er |
Rifacimenti totali
impianti biomassa |
Ei
= D · Ea |
Ei
= D · Er |
Rifacimenti totali
impianti alimentati da gas
di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione
e biogas |
Ei
= D · Ea |
Ei
= D · Er |
|
Altri Impianti |
|
IV |
Impianti ibridi in esercizio
prima del 1/04/1999 |
Ei
= 0,5 · [(Ea–
Enr) –
E3] |
non ammessa |
Impianti ibridi in esercizio
dopo 1/04/1999 |
Ei
= Ea– Enr |
Ei
= (Ea– Enr)
· (Er/Ea)
[solo per impianti
in esercizio dopo il 31/12/07] |
Impianti ibridi in esercizio
dopo 1/04/99,
operanti come ibridi dopo entrata in vigore del
presente decreto e che non rispettano la
condizione di cui al paragrafo 11.2 |
Ei
= 0,5 · (Ea– Enr) |
Ei
= 0,5 · (Ea– Enr)
· (Er/Ea)
[solo per impianti
in esercizio dopo il 31/12/07] |
Impianti a rifiuti entrati in
esercizio prima del
31/12/2006 di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), ammessi al regime riservato alle
fonti
rinnovabili dalla normativa previgente |
Ei
= Ea |
non ammessa |
Impianti a rifiuti entrati in
esercizio dopo il
31/12/2006 |
Ei
= Ea– Enr |
Ei
= (Ea– Enr)
· (Er/Ea) |
Impianti di cogenerazione
abbinata al
teleriscaldamento di cui all’articolo 9, comma
2,
lettera b) |
Si applicano le
disposizioni di cui
al DM 24 10 2005 “altre produzioni” |
non ammessa |
LEGENDA
Ei
= energia elettrica incentivata all’intervento
effettuato;
Ea=
produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Er=
energia immessa nel sistema elettrico;
E5=
Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili
precedenti l'intervento;
E10=
Media della produzione netta degli ultimi 10 anni utili
precedenti l'intervento;
f = Coefficiente di sostituzione del gruppo turbina
alternatore;
k = Coefficiente di utilizzazione dell'impianto;
g = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto
idroelettrico);
V = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto
geotermoelettrico);
Enr= Energia non Rinnovabile netta prodotta
dall’impianto;
Er3= Media della produzione netta nel triennio
precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad
alimentazione da fonti rinnovabili;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21,
commi 5 e 6, del presente decreto.
Nota: I valori dei coefficienti f, k, g e V sono
riportati nel seguito
Per gli impianti idroelettrici dotati di sistemi di
pompaggio l'elettricità prodotta da fonte rinnovabile
viene calcolata detraendo alla produzione netta totale
l'energia elettrica attribuibile ai sistemi di
pompaggio stessi.
PARTE PRIMA - RIFACIMENTI PARZIALI
1. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI
1.1 DEFINIZIONI
Nell'àmbito del presente documento valgono le
definizioni di seguito riportate.
1.1.1 Impianto idroelettrico
Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad
acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la
terminologia dell'UNIPEDE.
L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso
in due parti:
a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina
alternatore e opere elettromeccaniche
connesse;
b) opere idrauliche.
Le principali opere idrauliche degli impianti
idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
- traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e
gallerie di derivazione, vasche di carico,
scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici,
condotte forzate, opere di restituzione,
opere di dissipazione;
- organi di regolazione e manovra, meccanici ed
elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti
nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di
regolazione e intercettazione varia, griglie e
altri).
1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico
L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è
definito come rifacimento parziale quando si
verificano almeno le seguenti due condizioni:
a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni,
qualora abbia una potenza nominale media
annua inferiore a 10 MW , ovvero da almeno 30 anni
qualora abbia una potenza nominale media
annua uguale o superiore a 10 MW; a tal fine, la data di
entrata in esercizio corrisponde al primo
parallelo dell'impianto nella rete elettrica, e il
periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato
rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto
a seguito dell'intervento di rifacimento
parziale;
b) si prevede la completa sostituzione con nuovo
macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori
esistenti.
Per quanto riguarda la lettera b) si precisa che le
parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture
civili della centrale, come ad esempio spirali e
diffusori delle turbine Francis, potranno essere
lasciate in opera e riutilizzate nella prevista
sostituzione delle stesse.
Il rifacimento parziale dell'impianto può comprendere
interventi di diversa natura, entità e
complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali:
la costruzione ex novo di parti delle opere
idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il
rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il
rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la
stabilizzazione delle fondazioni delle opere
idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini,
il risanamento strutturale delle murature delle
opere idrauliche, la realizzazione di opere di
miglioramento dell'inserimento ambientale
dell'impianto, la sostituzione degli organi
elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti
da eventi alluvionali di eccezionale gravità,
riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di
cui alla lettera a) sugli anni di funzionamento
dell'impianto non viene considerata.
Non sono ammessi interventi di rifacimento parziale
sugli impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti.
1.1.3 Potenza
nominale media annua dell'impianto
E la potenza definita all’articolo 2, comma 1, lettera
t).
1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del
rifacimento parziale
La produzione storica di riferimento dell'impianto è la
media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10
anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di
rifacimento. Possono essere esclusi, qualora
opportunamente documentati, gli anni con fermate
eccedenti le normali esigenze manutentive
dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali
estremi. In tal caso verranno considerati in
sostituzione gli anni precedenti.
1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di
rifacimento parziale
La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento
parziale è la producibilità attesa di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito
dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di
rifacimento parziale e dei dati storici di
produzione.
1.1.6 Costo del rifacimento parziale
Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso
in euro, rappresenta la somma di tutte le
spese sostenute esclusivamente per la realizzazione
delle opere previste nell'intervento di
rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico,
comprese le opere di miglioramento del suo
inserimento ambientale.
1.1.7 Documentazione specifica da allegare
alla domanda
di riconoscimento di rifacimento
parziale
Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento
parziale dell'impianto idroelettrico deve essere
adeguatamente documentato attraverso una apposita
relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del
produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
L'intervento di rifacimento deve essere completato o,
nel caso di rifacimento di impianti già in
esercizio alla data di presentazione della domanda di
riconoscimento di impianto alimentato da fonti
rinnovabili, essere stato completato, entro tre anni
dalla data di inizio lavori, qualora l'intervento sia
eseguito su un impianto di potenza nominale media annua
inferiore a 10 MW. Per i soli impianti di
potenza nominale media annua uguale o superiore a 10 MW
l'intervento può essere completato entro
sei anni dalla data di inizio dei lavori, fatte salve
ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore
o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute
durante i lavori sull'impianto, ovvero a
motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico
nazionale, queste ultime attestate dal GSE.
Inoltre, per i soli impianti di potenza nominale media
annua uguale o superiore a 50 MW costituiti
da più gruppi, il predetto periodo di sei anni si
applica fino alla data di entrata in esercizio del primo
gruppo turbina/alternatore e, fermo restando il rispetto
delle altre disposizioni del presente decreto, il
rilascio dei certificati verdi può avvenire a decorrere
dalla data di entrata in esercizio del primo
gruppo turbina/alternatore e limitatamente alla quota di
energia prodotta riferita alla parte
dell’impianto rifatto. In tal caso, tuttavia, è fatto
obbligo al produttore di sostituire tutti gli altri
gruppi turbina/alternatore entro i successivi tre anni,
a pena la decadenza dal diritto ai certificati
verdi connesso all'intervento di rifacimento.
I predetti tempi massimi di completamento degli
interventi di rifacimento si applicano anche agli
interventi avviati in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di
riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori
previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di opere, riferiti alle parti funzionali
di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi
effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di
presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in
ogni caso prima del rilascio degli incentivi,
qualora necessario, deve essere indicato il costo
effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora
richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea
documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente
alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la
data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in
esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito
dell'intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale
idraulico dell'impianto che illustrino
schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.
La documentazione per il riscontro del costo complessivo
è richiesta solo quando il proponente
richieda il riconoscimento della parte graduale
dell'intervento di rifacimento parziale proposto
secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti
da eventi alluvionali di eccezionale gravità
riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano
previsti contributi monetari come indennizzo di
natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione
dell'impianto, tali contributi sono detratti dal
costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile
per valutare l'entità dell'energia qualificata
definita come specificato al successivo punto 1.2.
1.2 ENERGIA
ELETTRICA INCENTIVATA
PER RIFACIMENTO PARZIALE
IDROELETTRICO
1.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per
l’ottenimento dei certificati verdi
L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti
parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh,
al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il
rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla
seguente
formula:
EI = D · [(Eai - E10) + K (f + g) · E10] (1)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno
«i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima
del rifacimento parziale di cui al paragrafo
1.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità
attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di
utilizzazione relativo dell'impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la
sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21,
commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione
del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; Cs è il costo specifico
dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale
dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non
ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.
L’energia
elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli
impianti idroelettrici, espressa in MWh,
al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il
rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla
seguente
formula:
EI = D · [(Eai - E10) + K (f + g) · E10] · ( ERi/Eai)
(2)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno
«i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva,
espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima
del rifacimento parziale di cui al paragrafo
1.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità
attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
ERi è l’energia immessa in rete dopo l'intervento di
rifacimento parziale nell'anno generico «i»,
espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di
utilizzazione relativo dell'impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la
sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21,
commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione
del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; Cs è il costo specifico
dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale
dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non
ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'ambito dello stesso intervento.
1.2.3 Valori dei
coefficienti di calcolo
Coefficiente K
Per qualsiasi potenza nominale media annua, i valori del
coefficiente K, che tiene conto del grado di
utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano come
segue:
• quando 2000 ore NS 6000 ore, K = 4000 : NS ;
• per NS > 6000 ore K = 0,67;
• per NS < 2000 ore K = 2
NS rappresenta il numero di ore di utilizzazione di
riferimento storico dell'impianto così individuato:
NS = ES : PP
Dove PP è la potenza nominale delle turbine appartenenti
all’impianto prima del rifacimento.
Coefficiente f e coefficiente g
Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di f
e g da adottare sono i seguenti:
• f = 0,2
• g variabile linearmente da g = 0 per Cs 0,4 M€/MW
(milioni di euro per MW) sino ad un
massimo di gmax=0,30 per CS 1,0 M€/MW (milioni di
euro per MW).
1.2.4 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta
Il termine (Eai - E10) potrà assumere negli anni secchi
anche valore negativo; in tal caso esso
assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della
contabilizzazione della produzione da
certificare.
Qualora si verifichi che la produzione effettiva
dall'impianto nell'anno «i» sia minore della quota
riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al
produttore solo l'energia effettivamente prodotta o
immessa in rete in quell'anno moltiplicata per il
coefficiente di gradazione D.
1.2.5 Interventi
di rifacimento parziale particolarmente onerosi
Qualora l'intervento di rifacimento parziale effettuato
sull'impianto comporti il verificarsi di
entrambe le seguenti due condizioni:
a) la realizzazione di interventi di ricostruzione
totale o parziale delle opere idrauliche esistenti, di
particolare complessità ed interessanti la maggior parte
delle opere idrauliche afferenti all'impianto
idroelettrico, quali ad esempio: la costruzione ex novo
di parti delle opere idrauliche, la sostituzione
delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti
di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti
degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni
delle opere idrauliche, la stabilizzazione di
versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle
murature delle opere idrauliche, la realizzazione
di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale
dell'impianto, la sostituzione degli organi
elettromeccanici di regolazione e manovra;
b) un costo specifico dell'intervento di rifacimento
parziale effettuato Cs maggiore o uguale a 2
M€/MW (milioni di euro per MW).
Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al
punto 1.1.2. l’energia elettrica incentivata, del
generico anno i-esimo dopo l'intervento di rifacimento
parziale, avente diritto ai certificati verdi è
valutata uguale alla producibilità annua netta
moltiplicata per il coefficiente di gradazione D.
2. RIFACIMENTI
PARZIALI DI IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI
2.1 DEFINIZIONI
Nell'àmbito del presente documento valgono le
definizioni di seguito riportate.
2.1.1 Impianto geotermoelettrico
L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente
suddiviso nelle seguenti quattro parti funzionali
principali:
a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina
alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di
raffreddamento, pompe di estrazione condensato e
trasformatori;
b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore
e di reinezione del condensato;
c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e
acquedotti di reiniezione;
d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti
di trattamento fluidi, anche volti
all'ottimizzazione ambientale.
2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto
geotermoelettrico
L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente
è definito un rifacimento parziale quando si
verificano almeno le due seguenti condizioni:
a) L'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni;
a tal fine, la data di entrata in esercizio
corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete
elettrica, e il periodo di esercizio minimo
dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di
inizio dei lavori di rifacimento;
b) prevede la completa sostituzione con nuovo
macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.
Il rifacimento parziale dell'impianto può comprendere
interventi di varia natura di diversa entità e
complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di
trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie.
Tra questi sono inclusi: la costruzione ex novo di parti
di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto
2.1.1, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed
interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni
ambientali dello stesso.
2.1.3 Potenza nominale media annua dell'impianto
E' la potenza definita all’articolo 2, comma 1, lettera
t).
2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del
rifacimento parziale
La produzione storica di riferimento dell'impianto è la
media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10
anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di
rifacimento. Possono essere esclusi, qualora
documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali
esigenze manutentive dell'impianto anche a
causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno
considerati, in sostituzione, gli anni
precedenti.
2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di
rifacimento parziale
La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento
parziale è la producibilità attesa di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito
dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di
rifacimento parziale e dei dati storici di
produzione.
2.1.6 Costo del rifacimento parziale
Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso
in Euro, rappresenta la somma di tutte le
spese esclusivamente sostenute per la realizzazione
delle opere previste nell'intervento di
rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico,
compresi gli impianti di trattamento e le opere
di miglioramento dell'inserimento ambientale dello
stesso.
2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda
di riconoscimento di rifacimento
parziale
Il costo
complessivo dell'intervento di rifacimento parziale
dell'impianto geotermoelettrico deve
essere adeguatamente documentato attraverso una apposita
relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del
produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
L'intervento di rifacimento deve
essere completato o, nel caso di rifacimento
di impianti già in esercizio alla data di presentazione
della domanda di riconoscimento di impianto
alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato
entro tre anni dalla data di inizio lavori. Nel
caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la
realizzazione di nuovi pozzi, il tempo
massimo per il completamento dell'intervento è aumentato
a cinque anni.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di
riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori
previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di lavori e opere, riferiti alle parti
funzionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto
2.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi
effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di
presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in
ogni caso prima del rilascio degli incentivi,
qualora necessario, deve essere indicato il costo
effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora
richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea
documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente
alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la
data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in
esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito
dell'intervento);
d) una corografia generale che illustri schematicamente
l'intervento di rifacimento proposto.
2.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO
PARZIALE
GEOTERMOELETTRICO
2.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per
l’ottenimento dei certificati verdi
L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti
parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in
MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il
rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile
dalla formula:
EI = D · [(Eai - E10) + V · E10] (3)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno
«i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima
del rifacimento parziale di cui al paragrafo
2.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità
attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21,
commi 5 e 6, del presente decreto;
V è il coefficiente di graduazione variabile in funzione
del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; CS è il costo specifico
dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale
dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non
ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.
2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo V
Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di V
sono calcolati come segue:
• V variabile linearmente da V = 0 per CS = 0, sino ad
un massimo di Vmax=0,75 per CS 1,5
M€/MW (milioni di euro per MW).
2.2.3 Valutazione
dell'energia elettrica incentivata
per l’ottenimento
della tariffa fissa
onnicomprensiva
L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti
parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in
MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il
rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile
dalla formula:
EI = D · [(Eai - E10) + V · E10] · ( ERi/Eai) (4)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno
«i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva,
espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima
del rifacimento parziale di cui al paragrafo
2.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità
attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
ERi è l’energia immessa in rete dopo l'intervento di
rifacimento parziale nell'anno generico «i»,
espressa in MWh;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21,
commi 5 e 6, del presente decreto;
V è il coefficiente di graduazione variabile in funzione
del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; CS è il costo specifico
dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale
dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non
ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.
3. RIFACIMENTI
PARZIALI DI IMPIANTI A BIOMASSE
3.1 DEFINIZIONI
Nell'ambito del presente documento valgono le
definizioni di seguito riportate.
3.1.1. Impianto a biomasse
L'impianto termoelettrico alimentato da biomasse è
costituito da una centrale, composta da uno o più
gruppi di generatori di vapore, forni di combustione,
griglie, gassificatori, gruppi turbina alternatore,
condensatori, torri di raffreddamento, trasformatori.
3.1.2. Rifacimento parziale di un impianto a biomasse
L'intervento su un impianto termoelettrico esistente
alimentato da biomasse è definito un
rifacimento parziale quando si verificano almeno le due
seguenti condizioni:
a) l'impianto sia entrato in esercizio da almeno otto
anni, ovvero da almeno dodici anni qualora il
medesimo impianto abbia ottenuto i certificati verdi di
cui al titolo II del presente decreto;
b) l'intervento comporti la sostituzione integrale con
nuovi macchinari della linea trattamento fumi
dell'impianto in conformità alle migliori tecniche
disponibili al tempo del rifacimento parziale. Per
determinare tali migliori tecniche disponibili si farà
riferimento alla normativa europea di settore
[96/61/EC].
L'attuazione di un intervento di rifacimento parziale
non pregiudica la facoltà del produttore di
effettuare successivamente un intervento di rifacimento
totale dello stesso impianto alle condizioni
di cui alla Parte III del presente decreto.
3.1.3. Potenza nominale media annua dell'impianto
E' la potenza definita all' articolo 2, comma 1, lettera
t).
3.1.4. Produzione storica dell'impianto prima del
rifacimento parziale
La produzione storica di riferimento dell'impianto è la
media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 5
anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul quinquennio precedente l'inizio dei lavori
di rifacimento. Possono essere esclusi,
qualora documentati, gli anni con fermate eccedenti le
normali esigenze manutentive dell'impianto
anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso
verranno considerati, in sostituzione, gli anni
precedenti.
3.1.5. Producibilità attesa dopo l'intervento di
rifacimento parziale
La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento
parziale è la producibilità attesa di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito
dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di
rifacimento parziale e dei dati storici di
produzione.
3.1.6. Costo del rifacimento parziale
Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso
in Euro, rappresenta la somma di tutte le
spese esclusivamente sostenute per la realizzazione
delle opere previste nell'intervento di
rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico
alimentato da biomasse, compresi gli impianti di
trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento
ambientate dello stesso.
3.1.7. Documentazione specifica da allegare alla domanda
di riconoscimento di rifacimento
parziale
Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento
parziale dell'impianto termoelettrico alimentato
da biomasse deve essere adeguatamente documentato
attraverso un'apposita relazione tecnicaeconomica
firmata dal progettista delle opere e dal legale
rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve
essere completato o, nel
caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla
data di presentazione della domanda di
riconoscimento di impianto alimentato da fonti
rinnovabili, essere stato completato entro tre anni
dalla data di inizio dei lavori.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di
riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori
previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di lavori e opere, riferiti alle parti
funzionali di cui al punto 3.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi
effettivamente sostenuti o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di
presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in
ogni caso prima del rilascio dei certificati
verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo
effettivamente sostenuto; i costi esposti
qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea
documentazione contabile dei lavori
effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente
alle macro attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la
data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in
esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito
dell'intervento);
d) una corografia generale che illustri schematicamente
l'intervento proposto.
3.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO
PARZIALE DI
IMPIANTI A BIOMASSE
Con successivo provvedimento sono individuati gli
elementi per la valutazione dell'energia elettrica
incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi e
della tariffa fissa omnicomprensiva.
PARTE SECONDA
POTENZIAMENTI
Il potenziamento o ripotenziamento può essere realizzato
su impianti entrati in esercizio da almeno
cinque anni. Tale limite minimo non si applica agli
impianti alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas.
Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti
idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal
paragrafo 3, per i potenziamenti di altri impianti si
applica le seguenti formule:
- energia elettrica incentivata ai fini dell’ottenimento
dei certificati verdi:
EI = D · (Ea – E5)
- energia elettrica incentivata ai fini dell’ottenimento
della tariffa fissa onnicomprensiva:
EI = D · (Ea – E5) · ( ER/Ea)
Dove:
EI = energia elettrica incentivata all’intervento
effettuato;
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa;
ER = energia immessa nel sistema elettrico;
E5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni
utili precedenti l'intervento;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21,
commi 5 e 6, del presente decreto.
4. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
4.1 DEFINIZIONI
Nell'àmbito del presente documento valgono le
definizioni di seguito riportate.
4.1.1 Impianto idroelettrico
Vedi la definizione riportata al precedente punto 1.1.1.
4.1.2 Potenziamento di un impianto idroelettrico
L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è
riconosciuto come un potenziamento quando si
verificano almeno le seguenti condizioni:
a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a
tal fine, la data di entrata in esercizio
corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete
elettrica;
b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento
della producibilità deve comportare un costo
specifico minimo del potenziamento definito al
successivo punto 4.1.3.
Il potenziamento dell'impianto idroelettrico,
finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva
globale dello stesso, può comprendere interventi di
varia natura e di diversa entità e complessità sul
macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di
automazione e sulle opere idrauliche.
L'intervento di potenziamento deve essere completato
entro dodici mesi dalla data di inizio dei
lavori, comunicata dal produttore al GSE.
4.1.3 Costo minimo
del potenziamento idroelettrico
Il costo complessivo del potenziamento, espresso in
milioni di Euro, rappresenta la somma di tutte
le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione
delle opere previste nell'intervento di
potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono
ammissibili i costi imputabili ad opere di
manutenzione ordinaria.
Si definisce «p», costo specifico del potenziamento, il
rapporto tra il costo totale dell'intervento C e
la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.
p = C : Pd, dove il valore di p è espresso in M€/MW
(milioni di euro per MW)
C è il costo totale dell'intervento espresso in M€
(milioni di euro)
Pd è la potenza nominale delle turbine appartenenti
all’impianto dopo l'intervento di potenziamento
(somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle
turbine idrauliche utilizzate nell'impianto,
espressa in MW).
Per ottenere il riconoscimento del potenziamento
dell'impianto idroelettrico il valore del parametro
p deve risultare non inferiore a 0,10.
4.1.4 Documentazione specifica da allegare
alla domanda
di riconoscimento di potenziamento
idroelettrico
Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento
parziale dell'impianto idroelettrico deve essere
adeguatamente documentato attraverso una apposita
relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del
produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di
riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di
potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per
macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle
parti funzionali a) e b) del punto 1.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi
effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di
presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in
ogni caso prima del rilascio dei certificati
verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo
effettivamente sostenuto; i costi esposti,
qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea
documentazione contabile dei lavori
effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente
alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la
data di inizio lavori e la data di fine lavori di
potenziamento, corrispondente con la data di entrata in
esercizio dell'impianto a seguito del
potenziamento (data del primo parallelo con la rete a
seguito dell'intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale
idraulico dell'impianto.
4.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER POTENZIAMENTO
IDROELETTRICO
La produzione di energia elettrica degli impianti
riconosciuti e qualificati come potenziamenti di
impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di
una quota di produzione da fonti rinnovabili.
La quota di produzione annua qualificata ai
potenziamenti degli impianti idroelettrici, espressa in
MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il
potenziamento dell'impianto, è data dalle
seguenti formule:
4.2.1 Energia elettrica incentivata ai fini
dell’ottenimento
dei certificati verdi
EI = 0,05 · Eai
4.2.2 Energia elettrica incentivata ai fini
dell’ottenimento
della tariffa fissa onnicomprensiva
EI = 0,05 · ERi
dove
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno
i-esimo dopo l'intervento di potenziamento,
espressa in MWh
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità
attesa dopo l'intervento di potenziamento nel
generico anno i-esimo espressa in MWh.
ER è l’ energia immessa nel sistema elettrico dopo
l'intervento di potenziamento nel generico anno
i-esimo espressa in MWh.
Nella determinazione del valore di Eai ed ER si tiene
conto delle eventuali modifiche normative in
merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente
intervenute successivamente all'intervento
di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore
di produzione di energia elettrica.
RIFACIMENTI TOTALI
Il rifacimento totale degli impianti deve comportare la
sostituzione con componenti nuovi o la totale
ricostruzione delle principali parti dell’impianto. Nel
seguito sono specificati per ciascuna tipologia
d’impianto le opere ed i componenti elettromeccanici
degli impianti che devono essere ricostruite
totalmente oppure sostituiti con nuovi macchinari
elettromeccanici.
Si definisce periodo di esistenza di un impianto il
periodo temporale, misurato in anni, intercorrente
tra il primo parallelo dell’impianto con la rete e
l’entrata in esercizio dell’impianto a seguito
dell’intervento di rifacimento totale.
5. IMPIANTI IDROELETTRICI
5.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di
rifacimento totale
L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato
sugli impianti idroelettrici di potenza
nominale minore di 10 MW entrati in esercizio da almeno
quindici anni oppure sugli impianti
idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10
MW entrati in esercizio da almeno trenta
anni.
L’intervento di rifacimento totale deve comportare la
totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche
appartenenti all’impianto idroelettrico e la
sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi
turbina-alternatore costituenti l’impianto stesso. Nel
caso che l’impianto idroelettrico utilizzi opere
idrauliche consortili, che risultano esclusivamente
nella disponibilità di soggetto terzo, queste opere
potranno non essere interessate dall’intervento di
rifacimento totale.
Per il rifacimento totale degli impianti idroelettrici
installati negli acquedotti risulta necessario
provvedere almeno alla sostituzione con componenti nuovi
del gruppo turbina alternatore con
annesso by-pass dalla condotta dell’acquedotto. A tal
proposito si specifica che l’impianto deve
essere esclusivamente a servizio di un sistema
acquedottistico. Si precisa pertanto che non è
consentito questo tipo di riconoscimento nei sistemi
plurimi che convogliano le risorse idriche sia
per scopi acquedottistici sia per fini irrigui o
industriali
5.2 Energia elettrica incentivata
Per i rifacimento totali degli impianti idroelettrici la
produzione di energia elettrica incentivata è
pari al prodotto della produzione annua netta
dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa
nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la
tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D,
cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e
6.
Per i rifacimenti totali degli impianti idroelettrici
installati come parte integrante delle reti di
acquedotti la produzione di energia elettrica
incentivata è pari al prodotto della produzione annua
netta dell’impianto, ovvero all’energia elettrica
immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti
per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il
coefficiente D, cosi come definito ai sensi
dell’articolo
21, commi 5 e 6.
6. IMPIANTI
GEOTERMOELETTRICI
6.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di
rifacimento totale
L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato
sugli impianti geotermoelettrici entrati in
esercizio da almeno 15 anni.
L’intervento di rifacimento totale deve comportare la
totale ricostruzione dei pozzi di produzione e
reinezione e la sostituzione con nuovi macchinari almeno
dell'alternatore, della turbina ed del
condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto
geotermoelettrico.
6.2 Energia elettrica incentivata
Per i rifacimenti totali di impianti geotermoelettrici
la produzione di energia elettrica incentivata è
pari al prodotto della produzione annua netta
dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa
nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la
tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D,
cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e
6.
7. IMPIANTI EOLICI
7.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di
rifacimento totale
L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato
sugli impianti entrati in esercizio da almeno
10 anni se l’impianto è entrato in esercizio entro il 31
dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato
in esercizio dopo la medesima data.
L’intervento di rifacimento totale deve comportare la
sostituzione con nuovi componenti dell’
alternatore, del moltiplicatore di giri, dell’inverter e
del mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti
l’impianto.
7.2 Energia elettrica incentivata
Per i rifacimenti totali di impianti eolici la
produzione di energia elettrica incentivata è pari al
prodotto della produzione annua netta dell’impianto,
ovvero all’energia elettrica immessa nel
sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa
fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D,
cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e
6.
8. IMPIANTI TERMOELETTRICI ALIMENTATI DA BIOMASSE
8.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di
rifacimento totale
L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato
sugli impianti termoelettrici a biomassa
entrati in esercizio da almeno otto anni, ovvero da
almeno dodici anni qualora i medesimi impianti
abbiano ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II
del presente decreto.
L’intervento di rifacimento totale degli impianti a
biomassa compresi quelli ibridi deve comportare
la completa ricostruzione del generatore di vapore, del
forno di combustione, delle griglie e del gassificatore,
qualora esistente, nonché la sostituzione con nuovi
macchinari dell'alternatore, della
turbina di tutti i gruppi costituenti l'impianto.
Nel caso di impianti alimentati da biocombustibili
liquidi l’intervento di rifacimento totale deve
comportare la sostituzione con nuovi macchinari del
motore e dell’alternatore ovvero del gruppo
elettrogeno nel suo complesso.
8.2 Energia elettrica incentivata
Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da
biomasse la produzione di energia elettrica
incentivata è pari al prodotto della produzione annua
netta dell’impianto, ovvero all’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui
si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per
il coefficiente D, cosi come definito ai sensi
dell’articolo 21, commi 5 e 6.
9. IMPIANTI ALIMENTATI DA GAS DI DISCARICA,
GAS
RESIDUATI DAI PROCESSI
DI DEPURAZIONE E BIOGAS
9.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di
rifacimento totale
L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato
sugli impianti entrati in esercizio da almeno
10 anni se l’impianto è entrato in esercizio entro il 31
dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato
in esercizio dopo la medesima data.
L’intervento di rifacimento totale degli impianti
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas deve comportare la
completa sostituzione delle tubazioni di
convogliamento dei gas, a partire dalla testa dei pozzi
(per le discariche) o dal di gestore, del
sistema di pompaggio, condizionamento e trattamento del
gas nonché la sostituzione con nuovi
macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore oppure
di gruppi elettrogeni costituenti l’impianto.
9.2 Energia elettrica incentivata
Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da gas
da discarica, gas residuati da processi di
depurazione e da Biogas la produzione di energia
elettrica incentivata è pari al prodotto della
produzione annua netta dell’impianto, ovvero all’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico nel
caso in cui si opti per la tariffa fissa
onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come
definito ai
sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6.
10. DISPOSIZIONI COMUNI
1. Per i soli impianti di cui ai paragrafi 7 e 8 è
consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o
unità costituenti l'impianto, purché ciascun gruppo o
unità sia dotato di un autonomo sistema di
misura dell'energia prodotta.
2. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o
distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali
dalle autorità competenti i periodi minimi di esistenza
degli impianti, di cui ai paragrafi da 5 a 9,
non si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve
entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli
impianti di cui ai paragrafi 7 e 8, entro sei anni dalla
data di inizio dei lavori di rifacimento,
comunicata dal produttore al GSE, fatte salve ulteriori
proroghe dovute a cause di forza maggiore o
indipendenti dalla volontà del produttore intervenute
durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi
attinenti alla sicurezza del sistema elettrico
nazionale, queste ultime attestate dal GSE.
PARTE QUARTA
ALTRI IMPIANTI
11. IMPIANTI IBRIDI
11.1 energia elettrica incentivata con il sistema dei
certificati verdi
1. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 che hanno iniziato ad operare come
centrali ibride successivamente a tale data e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto,
l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza
fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle
altre fonti di energia nelle condizioni effettive di
esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia
superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:
EI = Ea – Enr
Dove:
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa
;
Enr = Energia non Rinnovabile netta prodotta
dall’impianto;
2. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 ed operanti come centrali ibride dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto,
l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza
fra
la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre
fonti di energia nelle condizioni effettive di
esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia
superiore al 5% del totale. Per tali impianti
l’energia incentivata è ridotta del 50% qualora
l’impianto non sia alimentato a fonti rinnovabili
entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto. L’energia elettrica incentiva è dunque
determinata dalla seguente formula:
EI = z · (Ea – Enr)
Dove:
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa
;
Enr = Energia non Rinnovabile netta prodotta
dall’impianto;
z = 1 per impianti alimentati a fonti rinnovabili entro
12 mesi dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto e z = 0,5 per gli altri impianti.
3. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1°
aprile 1999 che, successivamente a tale data,
operino come centrali ibride, l’energia elettrica
incentivabile ai fini del presente decreto è pari al
50% della differenza ottenuta applicando le modalità
calcolo di cui al punto 1, al netto della
produzione media di elettricità imputabile a fonti
rinnovabili nel triennio antecedente 1° aprile
1999, come indicato nella seguente formula:
EI = 0,5 · [(Ea – Enr) – Er3]
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa
;
Enr = energia non rinnovabile netta prodotta
dall’impianto;
Er3 = Media della produzione netta nel triennio
precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad
alimentazione da fonti rinnovabili.
11.2 energia
elettrica incentivata con il sistema della tariffa fissa
onnicomprensiva
4. Le centrali ibride di potenza nominale media annua
non superiore a 1 MW entrata in esercizio
dopo il 31/12/2007 possono richiedere la tariffa fissa
onnicomprensiva. A tal fine l’energia elettrica
incentivata è data dalla seguente formula:
EI = z · (Ea – Enr) · (ER/Ea)
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa
;
Enr = energia non rinnovabile netta prodotta
dall’impianto;
ER è l’ energia immessa nel sistema elettrico;
z = 1 per impianti alimentati a fonti rinnovabili entro
12 mesi dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto e z = 0,5 per gli altri impianti.
12. IMPIANTI A RIFIUTI
12.1 energia elettrica incentivata con il sistema dei
certificati verdi
1. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno
acquisito i diritti all’ottenimento dei certificati
verdi a seguito dell'applicazione della normativa
vigente fino alla stessa data, l’energia elettrica
incentivata è quella prevista dalla normativa vigente
alla data in cui è stato acquisito il diritto
all’ottenimento dei certificati verdi.
2. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2006, l’energia
elettrica incentivata è pari alla differenza fra la
produzione totale e la parte ascrivibile a fonti di
energia non rinnovabile, determinata secondo quanto
previsto dall’articolo 19.
12.2 energia elettrica incentivata con il sistema della
tariffa fissa onnicomprensiva
3. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2007, aventi potenza
nominale media annua non superiore a 1 MW, l’energia
elettrica incentivata è determinata sulla
base della seguente formula:
EI = (Ea – Enr) · (ER/Ea)
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa
;
Enr = energia non rinnovabile netta prodotta
dall’impianto, determinata secondo quanto previsto
dall’articolo 19;
ER è l’ energia immessa nel sistema elettrico.
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