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:: Scambio sul posto e certificati verdi
DECRETO 18 DICEMBRE 2008 - ALLEGATO A
Determinazione, ai sensi del Decreto 18 dicembre 2008, delle modalità di calcolo
dell'energia elettrica incentivata, ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa omnicomprensiva, come illustrato nell'allegato A del Decreto.

Milano, 13 Gennaio

Decreto 37/08 - responsabile tecnicoUna guida alla determinazione dell'energia incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi sulla base del nuovo documento.
Nei successivi paragrafi vengono definite le modalità (tratte dall'allegato A del Decreto 18 dicembre 2008) per la determinazione dell’energia elettrica incentivata “EI“ (MWh), riconosciuta agli interventi che hanno diritto agli incentivi di cui al presente decreto.
La tabella seguente riassume le modalità di calcolo del valore “EI“ in funzione della categoria d’intervento per la quale è stata ottenuta la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili “IAFR”.
 
Rif. Categoria di intervento Energia incentivata
riconosciuta
per il sistema
dei certificati verdi
Energia incentivata
riconosciuta
per il sistema
della tariffa fissa
Impianti Rinnovabili NUOVI
  Impianti nuovi o riattivati
alimentati da fonti rinnovabili
Ei = Ea Ei = Er
Rifacimenti Parziali
I
Rifacimenti parziali idroelettrici
 
Ei = D· [(Ea- E10)
+ k · (f + g) · E10]
Ei = D· [(Ea- E10) + k ·
(f + g) · E10] · (Er/Ea)
Rifacimenti parziali
idroelettrici onerosi

Ei = D · E
a
 

Ei = D · E
r
 
Rifacimenti parziali geotermoelettrici Ei = D· [(Ea- E10)
+ V · E10]
Ei = D· [(Ea- E10)
+ V · E10] · (Er/Ea)
Rifacimenti parziali
impianti a biomassa
. .
Potenziamenti
II Potenziamenti impianti
idroelettrici
Ei = 0.05 · Ea Ei = 0.05 · Er
Potenziamento impianti
non idroelettrici
Ei = D · (Ea– E5) Ei = D·(Ea– E5)·(Er/Ea)
Rifacimenti Totali
III Rifacimenti totali impianti
idroelettrici su acquedotto
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti idroelettrici
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti geotermoelettrici
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti eolici
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti biomassa
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti alimentati da gas
di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione
e biogas
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Altri Impianti
IV Impianti ibridi in esercizio
prima del 1/04/1999
Ei = 0,5 · [(Ea– Enr) – E3] non ammessa
Impianti ibridi in esercizio
dopo 1/04/1999
Ei = Ea– Enr Ei = (Ea– Enr) · (Er/Ea)
[solo per impianti
in esercizio dopo il 31/12/07]
Impianti ibridi in esercizio dopo 1/04/99,
operanti come ibridi dopo entrata in vigore del presente decreto e che non rispettano la
condizione di cui al paragrafo 11.2
Ei = 0,5 · (Ea– Enr) Ei = 0,5 · (Ea– Enr) · (Er/Ea)
[solo per impianti
in esercizio dopo il 31/12/07]
Impianti a rifiuti entrati in esercizio prima del
31/12/2006 di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), ammessi al regime riservato alle fonti
rinnovabili dalla normativa previgente
Ei = Ea non ammessa
Impianti a rifiuti entrati in esercizio dopo il
31/12/2006
Ei = Ea– Enr Ei = (Ea– Enr) · (Er/Ea)
Impianti di cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b)
Si applicano le disposizioni di cui
al DM 24 10 2005 “altre produzioni”
non ammessa

LEGENDA
Ei = energia elettrica incentivata all’intervento effettuato;
Ea= produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Er= energia immessa nel sistema elettrico;
E5= Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
E10= Media della produzione netta degli ultimi 10 anni utili precedenti l'intervento;
f = Coefficiente di sostituzione del gruppo turbina alternatore;
k = Coefficiente di utilizzazione dell'impianto;
g = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto idroelettrico);
V = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto geotermoelettrico);
Enr= Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
Er3= Media della produzione netta nel triennio precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad
alimentazione da fonti rinnovabili;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto.

Nota: I valori dei coefficienti f, k, g e V sono riportati nel seguito
Per gli impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio l'elettricità prodotta da fonte rinnovabile
viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l'energia elettrica attribuibile ai sistemi di
pompaggio stessi.

PARTE PRIMA - RIFACIMENTI PARZIALI


1. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI
1.1 DEFINIZIONI

Nell'àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la
terminologia dell'UNIPEDE.
L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche
connesse;
b) opere idrauliche.
Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
- traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico,
scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione,
opere di dissipazione;
- organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti
nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito come rifacimento parziale quando si
verificano almeno le seguenti due condizioni:
a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abbia una potenza nominale media
annua inferiore a 10 MW , ovvero da almeno 30 anni qualora abbia una potenza nominale media
annua uguale o superiore a 10 MW; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo
parallelo dell'impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato
rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito dell'intervento di rifacimento parziale;
b) si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori
esistenti.
Per quanto riguarda la lettera b) si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture
civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere
lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.
Il rifacimento parziale dell'impianto può comprendere interventi di diversa natura, entità e
complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere
idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il
rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere
idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle
opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale
dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità,
riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui alla lettera a) sugli anni di funzionamento
dell'impianto non viene considerata.
Non sono ammessi interventi di rifacimento parziale sugli impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti.

1.1.3 Potenza nominale media annua dell'impianto
E la potenza definita all’articolo 2, comma 1, lettera t).

1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora
opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive
dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in
sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le
spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di
rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento del suo
inserimento ambientale.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare
alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere
adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in
esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti
rinnovabili, essere stato completato, entro tre anni dalla data di inizio lavori, qualora l'intervento sia
eseguito su un impianto di potenza nominale media annua inferiore a 10 MW. Per i soli impianti di
potenza nominale media annua uguale o superiore a 10 MW l'intervento può essere completato entro
sei anni dalla data di inizio dei lavori, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore
o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a
motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal GSE.
Inoltre, per i soli impianti di potenza nominale media annua uguale o superiore a 50 MW costituiti
da più gruppi, il predetto periodo di sei anni si applica fino alla data di entrata in esercizio del primo
gruppo turbina/alternatore e, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente decreto, il
rilascio dei certificati verdi può avvenire a decorrere dalla data di entrata in esercizio del primo
gruppo turbina/alternatore e limitatamente alla quota di energia prodotta riferita alla parte
dell’impianto rifatto. In tal caso, tuttavia, è fatto obbligo al produttore di sostituire tutti gli altri
gruppi turbina/alternatore entro i successivi tre anni, a pena la decadenza dal diritto ai certificati
verdi connesso all'intervento di rifacimento.
I predetti tempi massimi di completamento degli interventi di rifacimento si applicano anche agli
interventi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di opere, riferiti alle parti funzionali di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio degli incentivi,
qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora
richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino
schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.
La documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente
richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto
secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità
riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di
natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi sono detratti dal
costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata
definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA
PER RIFACIMENTO PARZIALE IDROELETTRICO

1.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l’ottenimento dei certificati verdi

L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh,
al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente
formula:
EI = D · [(Eai - E10) + K (f + g) · E10] (1)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo
1.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; Cs è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.

L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh,
al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente
formula:
EI = D · [(Eai - E10) + K (f + g) · E10] · ( ERi/Eai)             (2)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo
1.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
ERi è l’energia immessa in rete dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i»,
espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; Cs è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'ambito dello stesso intervento.

1.2.3 Valori dei coefficienti di calcolo
Coefficiente K
Per qualsiasi potenza nominale media annua, i valori del coefficiente K, che tiene conto del grado di
utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano come segue:
• quando 2000 ore 􀂔 NS 􀂔 6000 ore, K = 4000 : NS ;
• per NS > 6000 ore K = 0,67;
• per NS < 2000 ore K = 2
NS rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato:
NS = ES : PP
Dove PP è la potenza nominale delle turbine appartenenti all’impianto prima del rifacimento.
Coefficiente f e coefficiente g
Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di f e g da adottare sono i seguenti:
• f = 0,2
• g variabile linearmente da g = 0 per Cs 􀂔 0,4 M€/MW (milioni di euro per MW) sino ad un
massimo di gmax=0,30 per CS 􀂕 1,0 M€/MW (milioni di euro per MW).
1.2.4 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta
Il termine (Eai - E10) potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso
assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da
certificare.
Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno «i» sia minore della quota
riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta o
immessa in rete in quell'anno moltiplicata per il coefficiente di gradazione D.

1.2.5 Interventi di rifacimento parziale particolarmente onerosi
Qualora l'intervento di rifacimento parziale effettuato sull'impianto comporti il verificarsi di
entrambe le seguenti due condizioni:
a) la realizzazione di interventi di ricostruzione totale o parziale delle opere idrauliche esistenti, di
particolare complessità ed interessanti la maggior parte delle opere idrauliche afferenti all'impianto
idroelettrico, quali ad esempio: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione
delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti
degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di
versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione
di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi
elettromeccanici di regolazione e manovra;
b) un costo specifico dell'intervento di rifacimento parziale effettuato Cs maggiore o uguale a 2
M€/MW (milioni di euro per MW).
Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al punto 1.1.2. l’energia elettrica incentivata, del
generico anno i-esimo dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi è
valutata uguale alla producibilità annua netta moltiplicata per il coefficiente di gradazione D.

2. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI

2.1 DEFINIZIONI

Nell'àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico

L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti quattro parti funzionali
principali:
a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di
raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;
c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;
d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti
all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico

L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si
verificano almeno le due seguenti condizioni:
a) L'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio
corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo
dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento;
b) prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.
Il rifacimento parziale dell'impianto può comprendere interventi di varia natura di diversa entità e
complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie.
Tra questi sono inclusi: la costruzione ex novo di parti di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto
2.1.1, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed
interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 Potenza nominale media annua dell'impianto

E' la potenza definita all’articolo 2, comma 1, lettera t).

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora
documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a
causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati, in sostituzione, gli anni
precedenti.

2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di
produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le
spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di
rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere
di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda
di riconoscimento di rifacimento parziale
Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve
essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento
di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto
alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio lavori. Nel
caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo
massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto
2.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio degli incentivi,
qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora
richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

2.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE GEOTERMOELETTRICO

2.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l’ottenimento dei certificati verdi

L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in
MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile
dalla formula:
EI = D · [(Eai - E10) + V · E10] (3)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo
2.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
V è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; CS è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo V

Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di V sono calcolati come segue:
• V variabile linearmente da V = 0 per CS = 0, sino ad un massimo di Vmax=0,75 per CS 􀂕 1,5
M€/MW (milioni di euro per MW).

2.2.3 Valutazione dell'energia elettrica incentivata
per l’ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva

L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in
MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile
dalla formula:
EI = D · [(Eai - E10) + V · E10] · ( ERi/Eai) (4)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale,
avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo
2.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento
parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
ERi è l’energia immessa in rete dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i»,
espressa in MWh;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
V è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «CS» dell'intervento di
rifacimento parziale; CS è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.

3. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI A BIOMASSE

3.1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

3.1.1. Impianto a biomasse

L'impianto termoelettrico alimentato da biomasse è costituito da una centrale, composta da uno o più
gruppi di generatori di vapore, forni di combustione, griglie, gassificatori, gruppi turbina alternatore,
condensatori, torri di raffreddamento, trasformatori.

3.1.2. Rifacimento parziale di un impianto a biomasse

L'intervento su un impianto termoelettrico esistente alimentato da biomasse è definito un
rifacimento parziale quando si verificano almeno le due seguenti condizioni:
a) l'impianto sia entrato in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora il
medesimo impianto abbia ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto;
b) l'intervento comporti la sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi
dell'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili al tempo del rifacimento parziale. Per
determinare tali migliori tecniche disponibili si farà riferimento alla normativa europea di settore
[96/61/EC].
L'attuazione di un intervento di rifacimento parziale non pregiudica la facoltà del produttore di
effettuare successivamente un intervento di rifacimento totale dello stesso impianto alle condizioni
di cui alla Parte III del presente decreto.

3.1.3. Potenza nominale media annua dell'impianto

E' la potenza definita all' articolo 2, comma 1, lettera t).

3.1.4. Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 5 anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul quinquennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi,
qualora documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto
anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati, in sostituzione, gli anni
precedenti.

3.1.5. Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di
produzione.

3.1.6. Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le
spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di
rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse, compresi gli impianti di
trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientate dello stesso.

3.1.7. Documentazione specifica da allegare alla domanda
di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato
da biomasse deve essere adeguatamente documentato attraverso un'apposita relazione tecnicaeconomica firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di
riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni
dalla data di inizio dei lavori.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali di cui al punto 3.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati
verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti
qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori
effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento proposto.

3.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO
PARZIALE DI IMPIANTI A BIOMASSE

Con successivo provvedimento sono individuati gli elementi per la valutazione dell'energia elettrica
incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi e della tariffa fissa omnicomprensiva.

PARTE SECONDA
POTENZIAMENTI

Il potenziamento o ripotenziamento può essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno
cinque anni. Tale limite minimo non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas.
Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal
paragrafo 3, per i potenziamenti di altri impianti si applica le seguenti formule:
- energia elettrica incentivata ai fini dell’ottenimento dei certificati verdi:
EI = D · (Ea – E5)
- energia elettrica incentivata ai fini dell’ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva:
EI = D · (Ea – E5) · ( ER/Ea)
Dove:
EI = energia elettrica incentivata all’intervento effettuato;
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa;
ER = energia immessa nel sistema elettrico;
E5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto.

4. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
4.1 DEFINIZIONI

Nell'àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

4.1.1 Impianto idroelettrico

Vedi la definizione riportata al precedente punto 1.1.1.

4.1.2 Potenziamento di un impianto idroelettrico

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si
verificano almeno le seguenti condizioni:
a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio
corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo
specifico minimo del potenziamento definito al successivo punto 4.1.3.
Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva
globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul
macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche.
L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei
lavori, comunicata dal produttore al GSE.

4.1.3 Costo minimo del potenziamento idroelettrico
Il costo complessivo del potenziamento, espresso in milioni di Euro, rappresenta la somma di tutte
le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di
potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di
manutenzione ordinaria.
Si definisce «p», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo totale dell'intervento C e
la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.
p = C : Pd, dove il valore di p è espresso in M€/MW (milioni di euro per MW)
C è il costo totale dell'intervento espresso in M€ (milioni di euro)
Pd è la potenza nominale delle turbine appartenenti all’impianto dopo l'intervento di potenziamento
(somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto,
espressa in MW).
Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro
p deve risultare non inferiore a 0,10.

4.1.4 Documentazione specifica da allegare
alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere
adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per
macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali a) e b) del punto 1.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati
verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti,
qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori
effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di
potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del
potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

4.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER POTENZIAMENTO IDROELETTRICO

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come potenziamenti di
impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.
La quota di produzione annua qualificata ai potenziamenti degli impianti idroelettrici, espressa in
MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle
seguenti formule:

4.2.1 Energia elettrica incentivata ai fini dell’ottenimento
dei certificati verdi

EI = 0,05 · Eai

4.2.2 Energia elettrica incentivata ai fini dell’ottenimento
 della tariffa fissa onnicomprensiva

EI = 0,05 · ERi
dove
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno i-esimo dopo l'intervento di potenziamento,
espressa in MWh
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa dopo l'intervento di potenziamento nel
generico anno i-esimo espressa in MWh.
ER è l’ energia immessa nel sistema elettrico dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno
i-esimo espressa in MWh.
Nella determinazione del valore di Eai ed ER si tiene conto delle eventuali modifiche normative in
merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento
di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

RIFACIMENTI TOTALI
Il rifacimento totale degli impianti deve comportare la sostituzione con componenti nuovi o la totale
ricostruzione delle principali parti dell’impianto. Nel seguito sono specificati per ciascuna tipologia
d’impianto le opere ed i componenti elettromeccanici degli impianti che devono essere ricostruite
totalmente oppure sostituiti con nuovi macchinari elettromeccanici.
Si definisce periodo di esistenza di un impianto il periodo temporale, misurato in anni, intercorrente
tra il primo parallelo dell’impianto con la rete e l’entrata in esercizio dell’impianto a seguito
dell’intervento di rifacimento totale.

5. IMPIANTI IDROELETTRICI

5.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di rifacimento totale

L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti idroelettrici di potenza
nominale minore di 10 MW entrati in esercizio da almeno quindici anni oppure sugli impianti
idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10 MW entrati in esercizio da almeno trenta
anni.
L’intervento di rifacimento totale deve comportare la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche
appartenenti all’impianto idroelettrico e la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi
turbina-alternatore costituenti l’impianto stesso. Nel caso che l’impianto idroelettrico utilizzi opere
idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di soggetto terzo, queste opere
potranno non essere interessate dall’intervento di rifacimento totale.
Per il rifacimento totale degli impianti idroelettrici installati negli acquedotti risulta necessario
provvedere almeno alla sostituzione con componenti nuovi del gruppo turbina alternatore con
annesso by-pass dalla condotta dell’acquedotto. A tal proposito si specifica che l’impianto deve
essere esclusivamente a servizio di un sistema acquedottistico. Si precisa pertanto che non è
consentito questo tipo di riconoscimento nei sistemi plurimi che convogliano le risorse idriche sia
per scopi acquedottistici sia per fini irrigui o industriali

5.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimento totali degli impianti idroelettrici la produzione di energia elettrica incentivata è
pari al prodotto della produzione annua netta dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa
nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D,
cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6.
Per i rifacimenti totali degli impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di
acquedotti la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua
netta dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti
per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell’articolo
21, commi 5 e 6.

6. IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI

6.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di rifacimento totale
L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti geotermoelettrici entrati in
esercizio da almeno 15 anni.
L’intervento di rifacimento totale deve comportare la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e
reinezione e la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina ed del
condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto geotermoelettrico.

6.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti geotermoelettrici la produzione di energia elettrica incentivata è
pari al prodotto della produzione annua netta dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa
nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D,
cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6.

7. IMPIANTI EOLICI

7.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di rifacimento totale

L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti entrati in esercizio da almeno
10 anni se l’impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato
in esercizio dopo la medesima data.
L’intervento di rifacimento totale deve comportare la sostituzione con nuovi componenti dell’
alternatore, del moltiplicatore di giri, dell’inverter e del mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti
l’impianto.

7.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti eolici la produzione di energia elettrica incentivata è pari al
prodotto della produzione annua netta dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa nel
sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D,
cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6.

8. IMPIANTI TERMOELETTRICI ALIMENTATI DA BIOMASSE

8.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di rifacimento totale

L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti termoelettrici a biomassa
entrati in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora i medesimi impianti
abbiano ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto.
L’intervento di rifacimento totale degli impianti a biomassa compresi quelli ibridi deve comportare
la completa ricostruzione del generatore di vapore, del forno di combustione, delle griglie e del gassificatore, qualora esistente, nonché la sostituzione con nuovi macchinari dell'alternatore, della
turbina di tutti i gruppi costituenti l'impianto.
Nel caso di impianti alimentati da biocombustibili liquidi l’intervento di rifacimento totale deve
comportare la sostituzione con nuovi macchinari del motore e dell’alternatore ovvero del gruppo
elettrogeno nel suo complesso.

8.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da biomasse la produzione di energia elettrica
incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell’impianto, ovvero all’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per
il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6.

9. IMPIANTI ALIMENTATI DA GAS DI DISCARICA,
GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

9.1 Condizioni e caratteristiche dell’intervento di rifacimento totale

L’intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti entrati in esercizio da almeno
10 anni se l’impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato
in esercizio dopo la medesima data.
L’intervento di rifacimento totale degli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas deve comportare la completa sostituzione delle tubazioni di
convogliamento dei gas, a partire dalla testa dei pozzi (per le discariche) o dal di gestore, del
sistema di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas nonché la sostituzione con nuovi
macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore oppure di gruppi elettrogeni costituenti l’impianto.

9.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da gas da discarica, gas residuati da processi di
depurazione e da Biogas la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della
produzione annua netta dell’impianto, ovvero all’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel
caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai
sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6.

10. DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per i soli impianti di cui ai paragrafi 7 e 8 è consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o
unità costituenti l'impianto, purché ciascun gruppo o unità sia dotato di un autonomo sistema di
misura dell'energia prodotta.
2. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali
dalle autorità competenti i periodi minimi di esistenza degli impianti, di cui ai paragrafi da 5 a 9,
non si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli
impianti di cui ai paragrafi 7 e 8, entro sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento,
comunicata dal produttore al GSE, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o
indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi
attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal GSE.

PARTE QUARTA
ALTRI IMPIANTI

11. IMPIANTI IBRIDI

11.1 energia elettrica incentivata con il sistema dei certificati verdi

1. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 che hanno iniziato ad operare come
centrali ibride successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle
altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia
superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:
EI = Ea – Enr
Dove:
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Enr = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
2. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 ed operanti come centrali ibride dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto, l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra
la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di
esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale. Per tali impianti
l’energia incentivata è ridotta del 50% qualora l’impianto non sia alimentato a fonti rinnovabili
entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. L’energia elettrica incentiva è dunque
determinata dalla seguente formula:
EI = z · (Ea – Enr)
Dove:
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Enr = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
z = 1 per impianti alimentati a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto e z = 0,5 per gli altri impianti.
3. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data,
operino come centrali ibride, l’energia elettrica incentivabile ai fini del presente decreto è pari al
50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al punto 1, al netto della
produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente 1° aprile
1999, come indicato nella seguente formula:
EI = 0,5 · [(Ea – Enr) – Er3]
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Enr = energia non rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
Er3 = Media della produzione netta nel triennio precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad
alimentazione da fonti rinnovabili.

11.2 energia elettrica incentivata con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva
4. Le centrali ibride di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrata in esercizio
dopo il 31/12/2007 possono richiedere la tariffa fissa onnicomprensiva. A tal fine l’energia elettrica
incentivata è data dalla seguente formula:
EI = z · (Ea – Enr) · (ER/Ea)
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Enr = energia non rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
ER è l’ energia immessa nel sistema elettrico;
z = 1 per impianti alimentati a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto e z = 0,5 per gli altri impianti.

12. IMPIANTI A RIFIUTI

12.1 energia elettrica incentivata con il sistema dei certificati verdi

1. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno
acquisito i diritti all’ottenimento dei certificati verdi a seguito dell'applicazione della normativa
vigente fino alla stessa data, l’energia elettrica incentivata è quella prevista dalla normativa vigente
alla data in cui è stato acquisito il diritto all’ottenimento dei certificati verdi.
2. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2006, l’energia
elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile a fonti di
energia non rinnovabile, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 19.

12.2 energia elettrica incentivata con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva

3. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, aventi potenza
nominale media annua non superiore a 1 MW, l’energia elettrica incentivata è determinata sulla
base della seguente formula:
EI = (Ea – Enr) · (ER/Ea)
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Enr = energia non rinnovabile netta prodotta dall’impianto, determinata secondo quanto previsto
dall’articolo 19;
ER è l’ energia immessa nel sistema elettrico.


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