Il
ministro Sacconi, appena ricevuto il mandato, aveva
subito dichiarato che il Testo Unico andava modificato per “correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nel decreto legislativo 81/2008” e per giungere al “perfezionamento del quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative”.
Il decreto risultante, che contiene disposizioni integrative e correttive è stato approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso ottenendo subito la firma dal Presidente della Repubblica ed arrivando alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto
2009.
Nel comunicato stampa, diramato al termine della riunione del Consiglio dei ministri, si specifica che il provvedimento è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
concessa dal Parlamento al Governo nella passata
legislatura.
Per quanto riguarda
il nostro settore, va segnalata l'applicazione del nuovo
approccio legislativo per quanto riguarda le tecnologie
(come già avvenuto nella stesura del 37/08): il decreto
non fornisce indicazioni tecniche, ma fa riferimento
alla regola d'arte e delega ai soggetti normatori la
produzione delle linee guida necessarie. Nel decreto
81/08 troviamo solo 9 articoli dedicati alla sicurezza
elettrica, nel 758/94 erano 83. Vediamo gli articoli
coordinati con il 106/09:
TITOLO III - APPARECCHIATURE DI LAVORO, DPI
CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Art. 80.
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti
elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare,
da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti
a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
...omissis...
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche.
Art. 81.
(Requisiti di sicurezza)
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature,
nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e
costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto, i materiali, i macchinari, le
apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui
al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se
sono realizzati
secondo le pertinenti
norme
tecniche.
Art. 82.
(Lavori sotto tensione)
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali
lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le
tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo
quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i
lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme
tecniche;
b) per sistemi di
categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti
in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei
per tale attività secondo le indicazioni
della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da
aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica
riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono definiti i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera
c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2
le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione
vigente.
Art. 83. (Lavori in prossimità di parti attive)
1. Non possono essere eseguiti lavori
non elettrici in
vicinanza di linee elettriche o di impianti
elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di
cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano
adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si
considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le
disposizioni contenute nelle pertinenti norme
tecniche.
Art. 85. (Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature)
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco
elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la
presenza o
sviluppo di gas, vapori, nebbie
infiammabili
o polveri
combustibili
infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali
esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al
presente
decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di
cui all’allegato IX (N.d.r.
L'elenco di norme è stato rimosso dall'allegato).
Art. 86. (Verifiche e controlli)
1.
Ferme restando le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro
provvede affinché gli impianti elettrici e gli
impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente
sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei
controlli di cui al comma 1.
3.
L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e
tenuto a disposizione dell’autorità di
vigilanza.
TITOLO IV CANTIERI
TEMPORANEI O
MOBILI
CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI
Art. 88. (Campo di applicazione)
2. Le disposizioni del seguente capo non si
applicano a:
...omissis...
g-bis) ai
lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non
comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’allegato X
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o
di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Art. 117.
(Lavori in prossimità di parti attive)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83,
quando occorre
effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme
restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che
non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e
comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli
risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme
tecniche.
ALLEGATO VI
6. (Rischi per Energia elettrica)
6.1 Le
attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo
da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici
diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei
luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati
dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono
essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le
indicazioni delle norme tecniche.
Legenda:
Testo non variato -
Parti Modificate -
Parti Aggiunte
- Note di
redazione
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