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DEFINITIVO:
Chiude l'ISPESL...
IN GAZZETTA IL PROVVEDIMENTO
Pubblicato il DL 31 maggio 2010, n. 78
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica".
Ecco l'art.7: Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti... |
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Milano, 3 Giugno 2010
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 Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e
il coordinamento stabile delle ita' previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e 1'ISPESL
sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i
rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in
materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed
evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche', per quanto concerne la soppressione
dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di
un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in
servizio presso gli enti soppressi.
In attesa della definizione dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato
dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell'area VII.
Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per
gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del
menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita
sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita'
di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi
rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei
sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai
sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.
Gli incarichi dirigenziali di
livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
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