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Nuovo Conto Energia: Richiesta Concessione Tariffe
60 GIORNI DI TEMPO
Per le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti
pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici
che siano interessati all’incentivazione del
fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel
DM 19 febbraio 2007. |
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Richiesta Concessione Tariffe
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Le
persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici
e i condomini di unità abitative e/o di edifici che
siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico,
individuati come soggetti responsabili nel DM 19
febbraio 2007, devono far pervenire al GSE - entro i 60
giorni previsti dal decreto, pena la decadenza
dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti –
l’apposita richiesta di concessione della tariffa
pertinente.
La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata
seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio
2007 e nella Delibera AEEG n. 90/07.
Il Soggetto Responsabile, per la richiesta
dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita
applicazione informatica che verrà a breve resa
disponibile sul portale del GSE per preparare
automaticamente (art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07):
* la richiesta dell’incentivo (All.
A1/A1p)
* la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.
A4/A4P)
* la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia
(opzionale – All. A3a/A3b)
A questi fini i Soggetti Responsabili potranno
registrarsi sul portale del GSE. A seguito della
registrazione, il Soggetto Responsabile riceverà USER ID
e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e
stampare la documentazione.
Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente, dal
sistema informativo del GSE, un numero identificativo
“N°= …………” dell’impianto fotovoltaico.
Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per
la richiesta dell’incentivo e per qualsiasi
comunicazione del Soggetto Responsabile inerente
l’incentivazione.
Le richieste per l’incentivazione, corredate
dell’apposita documentazione di supporto, dovranno
essere inoltrate a:
Gestore dei Servizi Elettrici – .p.A.
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19
febbraio 2007 – N°= …………
(Numero identificativo Impianto)
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 - Roma
Le richieste possono pervenire:
* a mezzo di plico raccomandato con
avviso di ricevimento (A.R.);
* tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
* tramite consegna a mano;
* tramite corriere.
Ogni plico dovrà contenere una sola
richiesta.
Ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti
farà fede la data di protocollo in ingresso apposta
dall’Ufficio Protocollo del GSE(coincidente con quella
dell’avviso di ricevimento nel caso si scelga l’invio
tramite plico raccomandato con A.R..
Qualora la documentazione venga consegnata a mano, il
GSE rilascerà, su richiesta dell’incaricato, copia del
frontespizio con la data di protocollo in ingresso).
L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei
giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e
13.30-17.30.
Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai
sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in
funzione della classe di potenza degli impianti e del
livello di integrazione architettonica – sono indicate
nella tabella seguente:
Taglia di potenza dell’impianto |
Non
integrato (€/kWh) |
Parzialmente integrato (€/kWh) |
Integrato (€/kWh) |
1 kW
P
3 kW |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
3 kW < P
20 kW |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
P > 20 kW |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
* I valori delle tariffe sopra
menzionati sono riferiti agli impianti entrati in
esercizio nel periodo intercorrente fra la data di
emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto
19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008. Per gli
impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe
sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla
terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale)
nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
* impianti maggiori di 3 kW di potenza
non integrati architettonicamente, i cui soggetti
responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in
modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai
sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e
successive modifiche e integrazioni);
* impianti i cui soggetti responsabili sono scuole
pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o
strutture sanitarie pubbliche;
* impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio
2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli
involucri di: o edifici, o fabbricati, o strutture
edilizie di destinazione agricola;
* impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo
censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni,
sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i
5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di
scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente,
utenze ubicate all’interno o asservite a unità
immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un
premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi
che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico
degli edifici.
Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale
della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza
cifra decimale), pari alla metà della percentuale di
riduzione del fabbisogno di energia conseguita e
certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi
che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di
energia, il premio non può superare la percentuale del
30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in
esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora
le predette unità immobiliari o edifici siano stati
completati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di
idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di
energia annuo per metro quadrato di superficie utile
dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno
il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C,
comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e
l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG,
prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle
previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007
(sempre che tali impianti siano stati realizzati nel
rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato
delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono
ridefinite con appositi decreti interministeriali, in
mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le
tariffe definite per gli impianti che entrano in
esercizio nel 2010.
Fonte: grtn.it
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